Statuto Regionale (approvato il 12-07-2010)

 STATUTO REGIONALE PARTITO DEMOCRATICO D’ABRUZZO

 

(approvato il 12-07-2010 a L’Aquila)

 

 

CAPO I

PRINCIPI COSTITUTIVI

Art.1

(Principi e autonomia)

1. L’Unione regionale del Partito Democratico d’Abruzzo, di seguito PD Abruzzo, si ispira nella sua condotta e nella sua azione politica ai valori e ai principi inscritti nella Costituzione repubblicana e nello Statuto della Regione. La sua cultura politica e il suo patrimonio ideale traggono origine dalla Resistenza antifascista, dall’eredità’  di idee e valori costituita dalle forze democratiche e riformiste, che sono state artefici principali della crescita e del progresso dell’Abruzzo dal dopoguerra ad oggi: il movimento operaio e contadino, il cattolicesimo democratico, la tradizione laica e liberale, il socialismo riformista, l’ambientalismo, i movimenti per i diritti delle donne. I movimenti giovanili e i movimenti per i diritti civili. Il Partito democratico d’Abruzzo riconosce i valori insopprimibili del pluralismo culturale, religioso, sociale e politico.

2. Il PD Abruzzo si costituisce sulla base del Manifesto dei valori, dello Statuto nazionale e del Codice Etico approvati dall’Assemblea costituente nazionale. In particolare, si ispira ai principi di democrazia interna stabiliti dall’art.1 dello Statuto nazionale, in coerenza con l’art. 49 della Costituzione. Nella sua azione, il Partito Democratico d’Abruzzo intende realizzare una democrazia forte e compiuta, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che, limitando di fatto la libertà’  e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva partecipazione alla vita sociale, politica e civile della Regione.

3. Il PD Abruzzo promuove le pari opportunità’ , sia nella società’  che nella sua vita democratica, tra donne e uomini, tra generazioni diverse, indipendentemente dalle condizioni sociali, culturali e di reddito, dall’appartenenza di fede, nazionalità’ , etnia, orientamento sessuale. Garantisce, a tutti i livelli la paritaria presenza di genere nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi e favorisce la parità’  fra donne e uomini sia nelle candidature per le assemblee elettive che per le cariche monocratiche istituzionali e interne. Al fine di agevolare la partecipazione attiva delle donne alla politica, il PD Abruzzo assicura adeguate risorse finanziarie.

4. Il PD Abruzzo, a mezzo del presente Statuto, disciplina l’attività’  nel proprio ambito territoriale e regolamenta l’autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria, in tutte le materie non riservate dallo Statuto nazionale alla competenza degli organi nazionali.

5. Il PD Abruzzo è un partito federale, fondato sull’autonomia politica e programmatica, solidale e cooperativa, dei suoi livelli organizzati riconosciuti dal Capo II del presente Statuto. La funzione di indirizzo politico e di elaborazione programmatica delle politiche di sviluppo del territorio è svolta dall’Unione Regionale, nel quadro dei principi e delle linee strategiche nazionali. Nell’attuazione degli indirizzi politici, il rapporto tra Unione regionale e organi territoriali del partito è ispirato ai principi di collaborazione e sussidiarietà’ .

6. I soggetti fondamentali della vita democratica del partito sono gli iscritti e gli elettori, titolari di diritti e doveri, a norma dell’articolo 2 dello Statuto nazionale. Le modalità’  di esercizio di tali diritti e doveri sono disciplinate dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto in esso, dallo Statuto nazionale. Il PD Abruzzo si dota di un Garante degli elettori che ha il compito di tutelarne i diritti alla partecipazione, alla riservatezza e al rispetto della privacy secondo le norme vigenti.

7. Il PD Abruzzo si dota di un Sistema informativo regionale per la partecipazione attraverso la rete internet, secondo quanto prevede l’articolo 1, comma 9, dello Statuto nazionale, considerato quale strumento complementare per l’attuazione della partecipazione, che si esprime prevalentemente ed è attuata nelle forme insostituibili dell’impegno personale e diretto in sedi collettive di dibattito e confronto. Lo sfruttamento delle possibilità’  offerte dalle tecnologie telematiche e dalla rete è finalizzato a garantire la massima trasparenza della vita democratica del Partito e il pieno coinvolgimento di elettori ed iscritti. A tal uopo, il PD Abruzzo si dota di un’Anagrafe degli eletti e degli amministratori, per rendere pubblici attività’ , utilizzo delle risorse, fonti di reddito dei propri rappresentanti nelle istituzioni.

8. Il PD Abruzzo si impegna a promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro in tutte le sue forme, rilanciandone il ruolo di fondamento della Repubblica democratica delineata dalla Costituzione. Il PD Abruzzo pone tra le finalità’  prioritarie della sua azione politica la tutela della dignità’  e del pluralismo del mondo del lavoro, garantendo forme di protezione dei lavoratori, sicurezza e salubrità’  dei luoghi di lavoro. Il PD Abruzzo riconosce e rispetta il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, la distinzione tra la sfera dell’intrapresa economica privata e quella dell’azione politica.

9. Il PD Abruzzo è impegnato a favorire e tutelare la libertà’  di iniziativa economica pubblica e privata quale strumento di promozione del bene comune, riconoscendo il ruolo e la funzione sociale delle imprese.

10. Il PD Abruzzo, secondo la tradizione del cattolicesimo democratico e della sinistra democratica e liberale che hanno ispirato la nostra Carta costituzionale, si impegna a garantire un equilibrato rapporto fra i poteri pubblici e l’azione privata, impedendo l’affidamento al mercato del controllo di beni essenziali quali la salute, l’istruzione e la sicurezza, in nome del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, c. 2 della Costituzione.

11. Il PD Abruzzo intende promuovere la tutela dei beni comuni quali l’acqua, l’aria, il territorio, il paesaggio, attraverso uno sviluppo compatibile con la loro natura di beni di ogni uomo dell’attuale e delle future generazioni e gestibili, pertanto, solo attraverso un netto e comunque prevalente controllo pubblico.

12. Il PD Abruzzo garantisce la legalità’ , la trasparenza nella vita delle istituzioni e del partito, il ricambio delle classi dirigenti nelle cariche istituzionali e del partito. Le donne e gli uomini del PD Abruzzo si impegnano, nei comportamenti, a rispettare il codice etico, a valorizzarlo ed esigerne il rispetto nell’ambito del loro impegno politico nel partito e nelle istituzioni.

13. Il PD Abruzzo riconosce nel buon andamento e nell’imparzialità’  della pubblica amministrazione valori essenziali per favorire l’ammodernamento e la maggiore efficienza di tutta la funzione pubblica, nell’interesse dei cittadini, delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori.

14. Il PD Abruzzo promuove la partecipazione diretta ed informata delle cittadine e dei cittadini alle decisioni delle istituzioni politiche e, pià’¹ in generale, ad ogni ambito della vita democratica ed associativa della regione, riconoscendo in essa un fattore irrinunciabile di coesione sociale, di sussidiarietà’  e di qualità’  della vita. A tal fine, il PD Abruzzo garantisce l’istituzione nella sua vita interna di forme di democrazia deliberativa, con il coinvolgimento di iscritti ed elettori.

15. Il PD Abruzzo propone alle cittadine e ai cittadini abruzzesi un programma di governo per la Regione e per le sue comunità’  locali e si impegna a realizzarlo con i suoi eletti e amministratori in tutte le istituzioni del territorio regionale.

CAPO II

STRUTTURA FEDERALE DEL PARTITO

Art. 2

(Circoli di base)

  1. I Circoli rappresentano le unità’  organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Si distinguono in Circoli territoriali, Circoli di ambiente e Circoli on-line. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio puà’² essere costituito un solo Circolo. L’iscritto puà’² scegliere di partecipare sia al Circolo d’ambiente sia al Circolo territoriale del luogo in cui risiede oppure in cui lavora o studia, comunicando la sua scelta all’atto dell’iscrizione all’Ufficio Anagrafe provinciale. L’eventuale richiesta motivata di trasferimento a un Circolo territoriale diverso deve essere comunicata all’Ufficio anagrafe provinciale, al Circolo di provenienza e al Circolo in cui vuole trasferirsi. In caso di partecipazione contemporanea a un Circolo territoriale e a un Circolo d’ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna e all’elezione degli organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve comunicare all’Ufficio Anagrafe provinciale presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti.

 

  1. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività’  dei Circoli.

 

  1. L’articolazione dei circoli territoriali e dei circoli d’ambiente è stabilita con un Regolamento approvato a maggioranza dei componenti dalle Assemblee provinciali o dai due terzi dei presenti, in modo da garantirne una presenza capillare e adeguata nel territorio. Dovrà’  essere previsto un Circolo territoriale di base almeno in ogni Comune. Nei Comuni superiori ai 15 mila abitanti l’articolazione dei circoli è decisa dal Coordinamento provinciale su proposta dei coordinamenti cittadini e, fatti salvi i circoli già’  esistenti, dovrà’  essere previsto un circolo per ogni collegio delle elezioni amministrative provinciali ovvero, nei Comuni dove sono istituite le circoscrizioni, non pià’¹ di un circolo per ogni ambito circoscrizionale. L’apertura di nuovi circoli deve essere richiesta da almeno 15 iscritti e approvata dal Coordinamento politico provinciale a maggioranza assoluta dei componenti o con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito, ove previsto, il coordinamento politico cittadino.

 

Art. 3

(Organi dei circoli e sistema di elezione)

  1. Sono organi dei circoli di base: il Segretario, l’Assemblea degli iscritti e il Direttivo, la Commissione di garanzia, il Tesoriere.

 

  1. Il Segretario e il Direttivo sono eletti con voto diretto, segreto e personale dagli iscritti in regola con i requisiti previsti per l’iscrizione all’Anagrafe regionale alla data di delibera della convocazione delle Assemblee di circolo, contestualmente all’elezione della Convenzione regionale e nelle modalità’  stabilite dal Regolamento regionale di cui all’art. 18, comma 1.

 

  1. La composizione numerica dei Direttivi di Circolo è stabilita dal Regolamento regionale di cui all’articolo 18, comma 1, del presente Statuto. Sono componenti di diritto del Direttivo di circolo, se in esso regolarmente iscritti: il segretario di circolo, che lo presiede, il Presidente dell’Assemblea, il Sindaco, il capogruppo in Consiglio comunale, il Tesoriere, i consiglieri e assessori comunali. Partecipano senza diritto di voto i componenti delle Assemblee di livello superiore. I componenti di diritto antecedentemente alla prima convocazione del direttivo devono dichiarare per quale candidato segretario sono schierati per consentire il riequilibrio della composizione dell’organismo secondo il voto degli iscritti.

 

  1. L’Assemblea degli iscritti è sede di confronto e indirizzo politico, si riunisce almeno due volte all’anno ed ogni volta che gli iscritti debbano essere consultati per le scelte delle candidature di partito e quelle relative agli incarichi istituzionali, nonchà’© per la scelta dell’indirizzo politico, in occasione di referendum, conferenze programmatiche e convenzioni. In via straordinaria è convocata dal suo Presidente, su richiesta del Segretario ovvero di almeno un quinto dei suoi componenti. L’Assemblea degli iscritti, alla prima seduta, elegge a maggioranza un proprio Presidente che ne presiede i lavori.

 

  1. Il Direttivo di circolo è convocato ordinariamente almeno una volta al mese. In via straordinaria è convocato dal Segretario, d’ufficio o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

 

  1. Ai fini della elezione le candidature a Segretario di circolo devono essere presentate in collegamento con liste di candidati a componente del Direttivo di circolo. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. Le modalità’  di votazione e di elezione sono disciplinate dal Regolamento regionale di cui all’articolo 18, comma 1.

 

  1. L’Assemblea, nella prima seduta, elegge, con il metodo del voto limitato ai due terzi dei componenti, la Commissione di Garanzia.

 

  1. L’Assemblea, su proposta del coordinatore, elegge in suo seno il Tesoriere che cura l’amministrazione del Circolo,lo rappresenta nei confronti dei terzi e collabora con il Tesoriere dell’Unione Comunale. Il Circolo presenta entro il 30 aprile di ogni anno il proprio conto economico consuntivo, che viene approvato dal coordinamento e posto al voto di ratifica della prima assemblea degli iscritti.

 

Art. 4

(Unione comunale)

1. Nei Comuni dove sono presenti pià’¹ circoli è istituita l’Unione comunale. L’Unione comunale ha il compito di definire la politica del Partito Democratico e organizzarne l’attività’  nel proprio ambito territoriale, in raccordo con gli organi provinciali e regionali del partito. Nei Comuni dove è presente un solo circolo territoriale, questo svolge le funzioni dell’Unione comunale e il Segretario di circolo assume la funzione di Segretario cittadino.

2. Sono organi dell’Unione comunale: il Segretario, l’Assemblea cittadina e il Coordinamento politico, la Commissione di garanzia, il tesoriere.

3. Il Segretario e l’Assemblea sono eletti con voto diretto, segreto e personale dagli iscritti in regola con i requisiti previsti per l’iscrizione all’Anagrafe regionale alla data di delibera della convocazione delle Assemblee di circolo.

4. La composizione numerica dell’Assemblea cittadina è stabilita dal Regolamento regionale di cui all’articolo 18, comma 1. Sono componenti di diritto dell’Assemblea cittadina, se regolarmente iscritti nell’Anagrafe relativa: il segretario cittadino e i segretari di circolo, il Sindaco e il capogruppo in Consiglio comunale, i consiglieri e assessori comunali. Partecipano senza diritto di voto i componenti delle Assemblee di livello superiore. I componenti di diritto antecedentemente alla prima convocazione dell’assemblea devono dichiarare per quale candidato segretario sono schierati per consentire il riequilibrio della composizione dell’organismo secondo il voto degli iscritti. L’Assemblea elegge a maggioranza un proprio Presidente che ne presiede i lavori.

5. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno tre volte l’anno; deve essere convocata in via straordinaria dal Presidente su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

6. Ai fini della elezione, le candidature a Segretario cittadino devono essere presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell’Assemblea cittadina. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. Le modalità’  di votazione e di elezione sono disciplinate dal Regolamento regionale di cui al precedente articolo 18, comma 1.

7. L’Assemblea cittadina elegge con metodo proporzionale, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Coordinamento politico, composto da un numero di componenti non superiore ad un terzo dell’Assemblea. Ad essi si aggiungono come componenti di diritto: il Segretario cittadino, che lo presiede, il Presidente dell’Assemblea, i coordinatori di circolo, il Sindaco e il capogruppo in consiglio comunale, il tesoriere, il massimo rappresentante comunale dell’organizzazione giovanile.

8. Il Coordinamento politico cittadino è presieduto dal Segretario cittadino, che lo convoca ordinariamente almeno una volta ogni due mesi. Puà’² inoltre convocarlo in via straordinaria, d’ufficio, qualora ne faccia richiesta il Presidente dell’Assemblea o almeno un quinto dei suoi componenti.

9. Su proposta del Segretario, l’Assemblea elegge, a maggioranza dei voti validi, il Tesoriere dell’Unione comunale a cui compete la responsabilità’  delle attività’  amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito, secondo le norme del regolamento finanziario regionale. Il Tesoriere svolge la sua funzione nel rispetto del principio di economicità’  della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario. Dura in carica quattro anni e puà’² essere rieletto soltanto per un mandato.

10. Il Segretario cittadino puà’² proporre al Coordinamento politico cittadino la nomina di ulteriori organismi di sua fiducia, con compiti esecutivi per la gestione dell’attività’  del partito.

Art. 5

(Coordinamenti provinciali)

  1. Sono costituti i Coordinamenti provinciali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo. I Coordinamenti provinciali hanno il compito di definire la politica del Partito Democratico e organizzarne l’attività’  nel proprio ambito territoriale, in raccordo con gli organi regionali del partito.

 

  1. Sono organi del Coordinamento provinciale: il Segretario, l’Assemblea, il Coordinamento politico, la Commissione di garanzia, il tesoriere.

 

  1. Il Segretario e l’Assemblea provinciale sono eletti con voto diretto, segreto e personale dagli iscritti in regola con i requisiti previsti per l’iscrizione all’Anagrafe regionale alla data di delibera della convocazione delle Assemblee di circolo, secondo le modalità’  stabilite nel Regolamento regionale di cui all’articolo 18, comma 1, del presente Statuto. Il Regolamento stabilisce le necessarie garanzie, nelle modalità’  di elezione, per il rispetto della parità’  di genere nella composizione dell’Assemblea.

 

  1. La composizione numerica dell’Assemblea provinciale è stabilita dal Regolamento regionale di cui all’articolo 18, comma 1, del presente Statuto. Sono componenti di diritto dell’Assemblea provinciale, se regolarmente iscritti nell’Anagrafe relativa: il Segretario provinciale, il Presidente della provincia, il capogruppo in consiglio provinciale, i consiglieri e gli assessori provinciali. Partecipano senza diritto di voto i componenti delle Assemblee di livello superiore. I componenti di diritto antecedentemente alla prima convocazione dell’assemblea devono dichiarare per quale candidato segretario sono schierati per consentire il riequilibrio della composizione dell’organismo secondo il voto degli iscritti. Su proposta del segretario, l’Assemblea provinciale elegge, a maggioranza dei votanti, un proprio Presidente che ne presiede i lavori.

 

  1. L’Assemblea è convocata dal suo Presidente in via ordinaria almeno tre volte l’anno. Deve essere convocata dal Presidente in via straordinaria, se lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti.

 

  1. Nella prima seduta successiva alla sua elezione, l’Assemblea provinciale elegge, su proposta del segretario e con metodo proporzionale, il Coordinamento politico, composto da un numero di componenti non superiore a cinquanta. In conformità’  all’art. 15, comma 3 dello Statuto nazionale, almeno un terzo del Coordinamento politico provinciale deve essere costituito, nel rispetto del pluralismo, da segretari o da membri delle segreterie dei circoli. Ai componenti del coordinamento si aggiungono come membri di diritto: il Segretario provinciale, il Presidente della Provincia, il capogruppo in Consiglio provinciale, il tesoriere, il massimo rappresentante provinciale dell’organizzazione giovanile e la portavoce della conferenza provinciale delle donne democratiche.

 

7. Il Coordinamento politico provinciale è presieduto dal Segretario, che lo convoca ordinariamente almeno una volta ogni due mesi. Puà’² inoltre convocarlo in via straordinaria, d’ufficio, qualora ne faccia richiesta il Presidente dell’Assemblea o almeno un quinto dei suoi componenti.

8. Il Segretario provinciale puà’² proporre al Coordinamento politico provinciale la nomina di ulteriori organismi di sua fiducia, con compiti esecutivi per le gestione dell’attività’  del partito.

Art. 6

(Coordinamenti di zona e Unioni intercomunali)

  1. Sono istituiti i Coordinamenti di zona e le Unioni intercomunali.
  2. I Coordinamenti di Zona coadiuvano il Coordinamento provinciale nell’attività’  organizzativa e di coordinamento dell’iniziativa politica del Partito nel territorio.
  3. Sono organi del Coordinamento di Zona: il direttivo, l’esecutivo e il coordinatore.
  4. Il direttivo è composto dai coordinatori di circolo e dai delegati dei circoli, in proporzione agli iscritti, secondo un Regolamento approvato dall’Assemblea regionale a maggioranza dei suoi componenti, previo parere della Commissione regionale di garanzia . Una quota non superiore ad un terzo dei componenti è eletta dagli eletti e degli amministratori del territorio, secondo il regolamento regionale.
  5. Il direttivo elegge il coordinatore e su sua proposta l’esecutivo.
  6. Le Unioni intercomunali sono istituite sulla base dei collegi per le elezioni provinciali e coadiuvano i coordinamenti di zona,comprendono i circoli facenti parte di un collegio previsto per le elezioni provinciali.
  7. le unioni intercomunali non si costituiscono nei comuni dove è stato istituito un coordinamento cittadino.
  8. Sono organi delle unioni intercomunali: il direttivo, il coordinatore e l’esecutivo. La composizione e l’elezione di tali organi è stabilita in analogia con i commi 4 e 5 del presente articolo.
  9. I coordinamenti di zona e le Unioni intercomunali si organizzano per aree tematiche, corrispondenti a quelle regionali ed integrate dai temi di competenza amministrativa delle Province. I responsabili delle aree tematiche fanno parte dell’esecutivo.
  10. Le Assemblee provinciali entro tre mesi dal loro insediamento individuano su proposta del segretario i coordinamenti di zona e le unioni intercomununali per gli ambiti di loro competenza. In caso di inadempienza provvede la Direzione regionale su proposta del Segretario regionale, sentiti i Segretari provinciali.
  11. gli organi dei coordinamenti di zona e delle unioni intercomunali vengono eletti entro trenta giorni dal loro insediamento.
  12. L’Assemblea regionale, previo parere positivo della Conferenza dei Segretari provinciali, puà’² stabilire forme di collaborazione e consultazione tra strutture territoriali di partito contigue, appartenenti a province diverse, in aree di particolare interesse strategico.

 

Art. 7

(Durata dei mandati e parità’  di genere)

  1. Il mandato dei Coordinatori di circolo, dei Segretari cittadini e provinciali dura quattro anni. I Coordinatori di circolo, i Segretari cittadini e provinciali non possono essere rinnovati qualora abbiano ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.

 

  1. Nella scelta delle cariche monocratiche di partito (coordinatore o segretario e presidente dell’assemblea) a ciascun livello territoriale, si dovrà’  tenere conto del principio della parità’  e dell’alternanza di genere.

 

Art. 8

(Conferenza dei Segretari provinciali)

  1. La Conferenza dei Segretari provinciali è organo di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative, in un rapporto di leale cooperazione tra il livello provinciale e il Coordinamento regionale.

 

  1. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche regionali che incidano in maniera rilevante sull’ambito territoriale provinciale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi regionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.

 

  1. La conferenza dei segretari provinciali puà’² essere altresà’¬ convocata, qualora ne facciano richiesta due segretari provinciali, motivandone la richiesta attraverso la presentazione di uno specifico ordine del giorno. Compongono la conferenza i segretari provinciali e il responsabile regionale dell’organizzazione giovanile.

 

Art. 9

(Unione regionale)

  1. L’Unione Regionale del Partito Democratico d’Abruzzo è una struttura federale che si articola su due livelli: il livello programmatico-istituzionale e il livello organizzativo-territoriale.
  2. Il Livello programmatico-istituzionale ha la funzione di elaborare le scelte e le politiche programmatiche e di coordinare le rappresentanze istituzionali del partito. Gli organi del livello programmatico-istituzionale sono: le Aree Tematiche, il Forum degli eletti e degli Amministratori, l’Area formazione politica e ricerche, l’Esecutivo.
  3. Il Livello organizzativo-territoriale ha la funzione di coordinare l’attività’  del partito sul territorio e di raccordare l’Unione regionale e gli organi territoriali del partito. Gli organi del livello organizzativo sono: i coordinamenti territoriali (cittadino, di zona, intercomunale, provinciale), il Forum dei circoli, l’Area organizzazione, la Segreteria.
  4. Il Segretario regionale, la Direzione e l’Assemblea regionale secondo le modalità’  e le funzioni stabilite dal presente Statuto determinano l’indirizzo generale del partito.
  5. Gli organi territoriali di partito subregionali attuano, nel proprio ambito di competenza, secondo il principio di sussidiarietà’ , le politiche e gli indirizzi politici elaborati e deliberati dall’Unione regionale del Partito Democratico d’Abruzzo.

 

Art. 10

(Segretario Regionale)

  1. Il Segretario regionale rappresenta il Partito, ne esprime e rappresenta l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione.

 

  1. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea puà’² eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dal Coordinamento regionale, l’Assemblea puà’² eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.

 

  1. Il Segretario regionale in carica non puà’² essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.

 

Art. 11

(Convenzione regionale)

  1. La Convenzione regionale approva i documenti di orientamento politico vincolanti per l’azione del partito; seleziona le candidature a Segretario regionale, sottoponendole al vaglio degli iscritti insieme alle relative piattaforme politico-programmatiche in loro sostegno.

 

  1. La Convenzione regionale è composta dalle delegate e dai delegati democraticamente eletti dagli iscritti, in rappresentanza delle diverse articolazioni del partito rispetto all’ambito territoriale di riferimento, nelle modalità’  previste dal Regolamento regionale apposito (art. 18, comma 1). La surroga dei delegati alla Convenzione avviene nel rispetto dei risultati elettorali della Convenzione stessa.

 

  1. La Convenzione si tiene, in via ordinaria, ogni quattro anni. à’ˆ convocata dall’Assemblea uscente che, nella data stessa di convocazione, approva a maggioranza il Regolamento di cui all’art. 18, comma 1. All’atto della convocazione della Convenzione, la Commissione regionale di garanzia acquisisce gli elenchi degli iscritti in regola con i requisiti previsti dalla relativa Anagrafe. Sempre in quella data, le iscrizioni valide ai fini della Convenzione sono bloccate.

 

Art. 12

(Assemblea regionale)

  1. L’Assemblea regionale è composta da 120 componenti eletti nelle modalità’  indicate nel presente Statuto. Sono inoltre componenti di diritto dell’Assemblea regionale se regolarmente registrati nell’Anagrafe degli iscritti: il Segretario regionale, il Presidente della Giunta Regionale, il capogruppo in Consiglio regionale, i consiglieri e assessori regionali. Partecipano senza diritto di voto gli eletti nell’Assemblea nazionale. I componenti di diritto antecedentemente alla prima convocazione dell’assemblea devono dichiarare per quale candidato segretario sono schierati per consentire il riequilibrio della composizione dell’organismo secondo il voto delle primarie.

 

  1. L’Assemblea regionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica regionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti regionali.

 

  1. L’Assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità’  previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità’  e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall’Ufficio di Presidenza o dal Coordinamento regionale. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea regionale a maggioranza.

 

  1. L’Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza dei componenti. In caso di pià’¹ candidati, il voto avviene per scrutinio segreto. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati pià’¹ votati. Il Presidente dell’Assemblea regionale resta in carica per la durata del mandato dell’Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l’Assemblea.

 

  1. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria, deve essere convocata dal suo Presidente, qualora lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti.

 

  1. L’Assemblea regionale puà’², su mozione motivata, approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti eletti, sfiduciare il Segretario. In tale ipotesi, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.

 

Art. 13

(Durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea regionale)

  1. I mandati di Segretario regionale del Partito e di componente dell’Assemblea regionale durano quattro anni.

 

  1. Il Presidente dell’Assemblea regionale indice l’elezione dell’Assemblea e del Segretario sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea previsti dal presente Statuto, il Presidente dell’Assemblea indice l’elezione entro i quattro mesi successivi.

 

Art. 14

(Vicesegretari)

  1. Il Segretario regionale puà’² proporre all’Assemblea regionale l’elezione di uno o due Vicesegretari, garantendo la parità’  di genere.

 

  1. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.

 

Art. 15

(Segreteria regionale)

  1. La Segreteria regionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive e di coordinamento dell’attività’  organizzativa e di attuazione degli indirizzi politici della direzione regionale.

 

  1. La Segreteria regionale è nominata dal Segretario, che ne dà’  comunicazione in una riunione della Direzione convocata con specifico ordine del giorno. Il Segretario puà’² revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione regionale.

 

  1. Il responsabile regionale dell’organizzazione giovanile e la portavoce della conferenza regionale delle donne sono invitati permanenti alle riunioni della Segreteria.

 

  1. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità’  alle decisioni assunte.

 

Art. 16

(Esecutivo regionale)

1.L’esecutivo regionale è nominato dal Segretario regionale nelle stesse modalità’  previste per la Segreteria, ed è composto dai responsabili delle aree tematiche. Il Segretario puà’² revocare la nomina dei componenti dell’Esecutivo. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione regionale.

2. Sono invitati permanenti nelle riunioni dell’Esecutivo: il segretario regionale dei giovani democratici, la portavoce regionale delle donne, il capogruppo in Consiglio regionale, il portavoce dei parlamentari, il portavoce della Conferenza degli eletti e degli amministratori, il responsabile dell’Area organizzazione.

Art. 17

(Direzione regionale)

  1. La Direzione regionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea regionale ed è organo d’indirizzo politico. Esso assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.

 

  1. La Direzione regionale è composta da 50 membri eletti dall’Assemblea, su proposta del segretario regionale e con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all’art. 18. Sono inoltre componenti di diritto della Direzione regionale: il Segretario, il Presidente dell’Assemblea regionale, il Presidente della Giunta regionale, il capogruppo in Consiglio regionale, i Vicesegretari, il Tesoriere, il massimo dirigente dell’organizzazione giovanile, la rappresentante della conferenza regionale delle donne democratiche, i Segretari provinciali. La Direzione regionale puà’² dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività’ .

 

  1. La Direzione è presieduta dal Presidente dell’Assemblea, che lo convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocato dal Presidente, qualora lo richieda il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.

 

Art. 18

(Elezione del Segretario regionale e dell’Assemblea regionale)

  1. Le elezioni per il Segretario regionale e per l’Assemblea regionale sono disciplinate da un Regolamento approvato dall’Assemblea regionale a maggioranza dei suoi componenti, previo parere positivo della Commissione regionale di garanzia.

 

  1. Il procedimento elettorale è articolato in due fasi. Nella prima fase, che si conclude con lo svolgimento della Convenzione regionale, le candidature a Segretario regionale e le relative piattaforme politico-programmatiche sono sottoposte al vaglio degli iscritti. La seconda fase consiste nello svolgimento delle elezioni aperte a tutti gli elettori per i quali ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 3, dello Statuto nazionale.

 

  1. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i tempi e le modalità’  di formazione e svolgimento della Convenzione regionale. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario regionale e componente l’Assemblea regionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nell’Anagrafe regionale alla data in cui l’Assemblea regionale ha deliberato la convocazione delle elezioni. Per essere ammesse alla prima fase del procedimento elettorale, le candidature a Segretario regionale devono essere sottoscritte da almeno il dieci per cento dei componenti l’Assemblea regionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra 150 e 200, distribuiti in almeno due province, nella misura minima del dieci per cento in almeno una di esse.

 

  1. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce tempi e modalità’  di svolgimento delle Assemblee di circolo nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche dei candidati a Segretario regionale e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del PD.

 

  1. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità’  di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale, in modo da garantirne la segretezza del voto e la regolarità’  dello scrutinio, e di elezione dei delegati della Convenzione regionale. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purchà’© abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno due province.

 

  1. L’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale da parte degli elettori si svolge ordinariamente a distanza di due anni dall’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale, nella data stabilita dal Coordinamento nazionale d’intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 15, comma 6, dello Statuto nazionale).

 

  1. Le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti dell’Assemblea regionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o pià’¹ liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto. Per la partecipazione al voto degli elettori, il Regolamento di cui al comma 1 stabilisce il versamento di un contributo di entità’  non superiore a quello previsto per la elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale.

 

  1. La ripartizione dei seggi tra i collegi elettorali e l’assegnazione alle liste in base ai risultati delle elezioni sono stabilite nel Regolamento approvato dall’Assemblea regionale di cui al precedente comma 1, in analogia con quanto prevede l’articolo 9, comma 7, dello Statuto nazionale e con il Regolamento di cui all’articolo 9, comma 1, dello Statuto nazionale. I collegi elettorali coincidono con quelli previsti per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionale.

 

  1. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l’Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell’Assemblea regionale lo proclama eletto all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

 

  1. L’elezione dei delegati dell’Assemblea nazionale di cui all’articolo 4, comma 2, dello Statuto nazionale, avviene contestualmente all’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale, nelle modalità’  stabilite nel Regolamento regionale di cui al precedente comma 1, con liste di candidati nella cui composizione devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere.

 

Art. 19

(Poteri sostitutivi)

  1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità’  o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, ovvero in caso di contrasti interni che possano determinare il pericolo imminente di un grave danno al partito, previa richiesta del quaranta per cento dei membri del coordinamento politico provinciale e sentito il parere del relativo organismo di garanzia, la Direzione regionale puà’² convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario provinciale, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.

 

  1. Per le stesse motivazioni di cui al precedente comma, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell’Assemblea cittadina o del Coordinamento di circolo oppure del venti per cento degli iscritti di un Circolo territoriale, il Coordinamento politico provinciale o, per i Comuni sopra i 15 mila abitanti, la Direzione regionale regionale possono convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Coordinatore o Segretario di circolo o cittadino, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.

 

  1. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura puà’² essere nominato un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.

 

  1. I poteri sostitutivi di cui ai precedenti commi possono essere autonomamente esercitati dalla Direzione regionale o dal Coordinamento politico provinciale nella sfera di sua competenza, qualora le relative deliberazioni siano approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

  1. In caso di elementi di irregolarità’  del tesseramento, incompletezza o anomalie evidenti, l’Organizzazione Regionale procede alle opportune verifiche e, laddove necessario, formalizzare la nomina di commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del Partito o di parti di esse.

 

Art.20

(Area organizzazione):

1.L’Area Organizzazione ha la funzione di coadiuvare la Segreteria regionale nel raccordo organizzativo tra l’Unione Regionale e i coordinamenti territoriali, di attuare le politiche organizzative e per il radicamento del partito nel territorio.

2. Il responsabile dell’Area organizzazione fa parte della Segreteria ed è nominato dal Segretario.

3. L’Area organizzazione si dota di un coordinamento regionale composta dal responsabile regionale, dai responsabili provinciali dell’organizzazione, dal responsabile dell’Ufficio adesioni, dal portavoce del Forum dei circoli.

Art. 21

(Forum dei circoli)

  1. Il Forum dei circoli è composto dai coordinatori dei circoli territoriali della regione. E’ convocato almeno una volta ogni 6 mesi e concorre alla definizione delle politiche per il radicamento territoriale del partito.
  2. Il Forum elegge un suo portavoce, che fa parte del coordinamento dell’Area organizzazione.
  3. Il Forum si dota di un regolamento, che ne disciplina l’attività’ .

 

CAPO III

FORMAZIONE DELLE LISTE E ALLEANZE

SCELTA DEI CANDIDATI PER LE CARICHE ISTITUZIONALI.

PRINCIPI GENERALI PER CANDIDATURE E INCARICHI

Art.22

(Liste e alleanze)

  1. La Direzione regionale approva le liste e le alleanze per le elezioni regionali secondo le procedure fissate nell’apposito Regolamento. Ratifica le liste e le alleanze politico-elettorali nelle Province e nei Comuni capoluogo su proposta del coordinamento politico provinciale. Il Coordinamento politico provinciale approva le liste e le alleanze politico-elettorali nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, su proposta del coordinamento cittadino competente.

 

  1. Nel caso di decisioni che comportino un’alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale o regionale, l’organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario regionale. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l’hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.

 

Art. 23

(Primarie ed elezioni)

 

1.      Per «primarie» si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive.

 

2.      Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico gli elettori già’  registrati nell’Albo nonchà’© quelli che lo richiedano al momento del voto. Il Regolamento regionale per le elezioni primarie è approvato a maggioranza dall’Assemblea regionale, sulla base del Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dalla Direzione nazionale e adottato nel rispetto dei principi e delle modalità’  contenuti nell’articolo 19 dello Statuto nazionale.

 

3.      Vengono in ogni caso selezionati con il metodo delle primarie di coalizione i candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione.

 

4.      Per le cariche indicate nel comma precedente, i principi generali per la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle primarie sono indicati nello Statuto nazionale, all’articolo 18.

 

5.       La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie ovvero, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a consigliere regionale, provinciale e comunale nei Comuni sopra i 15 mila abitanti è effettuata sulla base di un Regolamento regionale, adottato nel rispetto dei principi e delle modalità’  stabiliti dall’art. 19 dello Statuto nazionale. In caso di sistema elettorale con le preferenze, deve prevedere un sistema di selezione regolata. Per la scelta dei candidati alle elezioni regionali, in ciascun collegio circoscrizionale provinciale, la scelta del 20% delle candidature è riservata alla Direzione regionale che le seleziona su proposta del Segretario regionale tra personalità’  del mondo della cultura, del lavoro, dell’impresa, della ricerca e delle professioni. Il restante 80% è scelto dalle Direzioni provinciali selezionando i candidati sulla base delle autocandidature. Il regolamento regionale dovrà’  prevedere, per la presentazione delle autocandidature, una quota minima di sottoscrizioni non inferiore all’5% e una quota massima non superiore al 10% dei membri delle Assemblee provinciali. I membri dell’Assemblea possono apporre una sola firma

6. Il PD d’Abruzzo, per cià’² che attiene al suo ambito di competenza e in relazione al sistema elettorale, seleziona le candidature al Parlamento con il metodo delle primarie oppure con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare è effettuata con un regolamento approvato di volta in volta dalla Direzione regionale. Tale regolamento, nel disciplinare le diverse modalità’  di selezione democratica dei candidati si attiene ai principi e alle modalità’  stabiliti dall’articolo 19, commi 2 e 3 dello Statuto nazionale. In caso di primarie aperte agli elettori, nel rispetto del principio della rappresentatività’  territoriale dei candidati e tenuto conto del sistema elettorale, la selezione avviene su base provinciale mediante ripartizione numerica effettuata dalla direzione regionale. In caso di primarie riservate agli iscritti esse si svolgono attraverso la convocazione, in unica giornata, di assemblee di circolo che si esprimono su una rosa di candidature proposta dalla Direzione regionale, eleggendo in convenzioni provinciali propri delegati collegati a ciascun candidato. I delegati sono assegnati a ciascun circolo per il 50% in base agli elettori delle ultime elezioni politiche della Camera dei deputati e per il restante 50% in base alla media degli iscritti degli ultimi 4 anni. In ciascuna provincia sono scelti i candidati che ottengono pià’¹ delegati

 

7.  Il Regolamento per le primarie di coalizione stabilisce le modalità’  per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità’  rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 24

(Incandidabilità’  e incompatibilità’ )

  1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.

 

2. Non si puà’² far parte contemporaneamente di pià’¹ organi esecutivi regionali, provinciali e di comuni capoluogo di provincia del Partito Democratico, come le segreterie.

3. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario regionale:i parlamentari, i presidenti di regione e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci delle città’  capoluogo di regione e di provincia.
Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario provinciale:i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori delle città’  capoluogo di regione e di provincia, i sindaci e gli assessori dei comuni superiori a cinquantamila abitanti.

La carica di segretario regionale e provinciale è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista l’incandidabilità’  di cui ai primi due capoversi del presente
comma.

La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco o assessore.

4 Non sono candidabili dal Partito Democratico, a qualsiasi livello nell’ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede l’aspettativa dal servizio come condizione di candidabilità’ .

5. Non è ricandidabile per la carica di consigliere regionale, provinciale e comunale, nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, chi ha ricoperto detta carica per la durata di due mandati pieni consecutivi.

6.Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una stessa carica monocratica di governo o far parte di uno stesso organo esecutivo collegiale per pià’¹ di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.

7.Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di pià’¹ di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità’  ricevute per le cariche collegate all’incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all’incarico principale.

8.La carica di consigliere regionale e quella di consigliere di un comune con meno di cinquemila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell’indennità’  o emolumento ricevuti per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.

  1. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dalla Direzione regionale o, nella sfera di sua competenza, dal Coordinamento provinciale, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta motivata dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente all’organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta.

 

  1. La deroga puà’² essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtà’¹ dell’esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità’  di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà’  dare nel successivo mandato all’attività’  del Partito Democratico attraverso l’esercizio della specifica carica in questione. La deroga puà’² essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.

 

  1. Qualora sia stata concessa la deroga ad un eletto nelle liste del PD, questi non potrà’  presentare successivamente altre richieste di deroga.

 

9. I principi di incandidabilità’  e incompatibilità’  per gli incarichi di partito e istituzionali nazionali sono fissati nell’articolo 21 dello Statuto nazionale.

Art. 25

(Doveri degli eletti)

  1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

 

  1. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell’indennità’  e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento finanziario regionale è causa di incandidabilità’  a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico.

 

  1. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività’  attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.

 

  1. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità’ . Essi devono inoltre richiedere che all’intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità’ .

 

  1. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività’ .

 

CAPO IV

LIVELLO PROGRAMMATICO-ISTITUZIONALE

Art. 26

(Aree tematiche)

  1. Le Aree tematiche hanno la funzione di concorrere all’elaborazione programmatica del partito, promuovendo a tal fine il coinvolgimento dei cittadini e degli iscritti.
  2. Le Aree tematiche sono costituite su proposta del Segretario regionale, tenendo conto delle competenze della Regione. I responsabili delle Aree tematiche fanno parte dell’Esecutivo.
  3. Sono organi delle Aree tematiche: il coordinamento e il Forum.
  4. Il coordinamento è composto dal responsabile regionale e dai responsabili dei coordinamenti territoriali.
  5. Il Forum è attivato dal coordinamento dell’Area tematica con il coinvolgimento di iscritti, cittadini iscritti nell’Albo degli elettori, amministratori ed eletti, esperti del settore con il compito di favorire la partecipazione di iscritti ed elettori all’elaborazione delle proposte programmatiche del partito.
  6. Le Aree tematiche partecipano con proposte e documenti propri alla Conferenza programmatica annuale del PD Abruzzo.
  7. Le Aree tematiche producono materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico. Gli organi del partito tengono conto dei materiali prodotti dalle Aree tematiche quando discutono o deliberano su scelte di indirizzo e politiche pubbliche in merito alle quali esistono contributi.
  8. In tutti i livelli territoriali (cittadino, intercomunale, di zone e provinciale) devono essere attivate le aree tematiche, con responsabili scelti su proposta del coordinatore o segretario competente per livello territoriale.

 

Art. 27

(Conferenza regionale delle donne democratiche)

  1. E’ facoltà’  delle donne democratiche iscritte istituire la Conferenza regionale delle donne democratiche, come luogo di elaborazione di politiche di genere e come strumento propositivo per la partecipazione delle donne nella vita politica. Della Conferenza possono fare parte tutte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità’ .

 

  1. La Conferenza ha la facoltà’  di eleggere a maggioranza una propria Portavoce che entra a far parte di diritto del Coordinamento politico regionale. La Conferenza puà’² darsi un apposito Regolamento e puà’² strutturarsi, con le stesse funzioni e le medesime prerogative, nei livelli subregionali del partito.

 

Art. 28

(Forum regionale amministratori e eletti)

  1. Gli amministratori e gli eletti del Partito democratico, sulla base di un Regolamento approvato dall’Assemblea regionale, costituiscono un Forum regionale, con il compito di contribuire all’elaborazione di proposte per l’iniziativa politica del partito, sui temi che riguardano gli enti locali ed il rapporto con il governo regionale. Il Regolamento puà’² stabilire che, per le decisioni su materie riguardanti gli enti locali, ci sia l’obbligo per la segreteria regionale di informare e ascoltare il Forum degli amministratori e degli eletti.

 

  1. Analoghe forme di organizzazione per gli amministratori e gli eletti possono essere previste a livello provinciale e territoriale.
  2. Il Forum regionale degli amministratori elegge a maggioranza un proprio portavoce.

 

  1. Il Regolamento di cui all’art. 9, comma 1, stabilisce la rappresentanza del Forum nella Convenzione regionale.

 

Art. 29

(Commissioni regionali)

  1. L’Assemblea regionale, su proposta del Segretario regionale o di un quinto dei suoi componenti, puà’² istituire una o pià’¹ Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.

 

Art. 30

(Convenzione programmatica regionale)

  1. Ogni anno il Partito Democratico d’Abruzzo indice la propria Convenzione programmatica. La Convenzione programmatica è convocata dalla Direzione regionale, che ne determina l’oggetto e i temi, su proposta del Segretario regionale. Sui temi prescelti, il Segretario regionale presenta, entro il termine stabilito dalla Direzione, uno o pià’¹ documenti da porre alla base della discussione tra gli iscritti e gli elettori nei circoli, nei forum tematici e nei coordinamenti provinciali, che possono approvare specifiche risoluzioni.
  2. La Direzione regionale dovrà’  nominare una commissione di valutazione formata da persone di provata esperienza e competenza, che giudicherà’  i migliori documenti approvati dai circoli, che saranno pubblicati sul sito internet del PD Abruzzo. La pubblicazione sarà’  motivo di preferenza ai fini dell’elezione di rappresentanti del circolo negli organismi provinciali e regionali del partito, secondo un apposito regolamento approvato dalla Direzione regionale contestualmente alla convocazione della Convenzione.
  3. La Direzione regionale su uno o pià’¹ dei temi oggetto della Convenzione, su proposta del Segretario, puà’² elaborare uno o pià’¹ quesiti specifici da rivolgere agli elettori registrati nell’Albo del Partito Democratico d’Abruzzo, che sono chiamati a pronunciarsi su pià’¹ risposte alternative. Gli elettori si riuniscono nei Forum comunali, dove si esprimono eleggendo propri delegati nei Forum provinciali secondo un regolamento approvato dalla Direzione. Sulla base dello stesso regolamento, i Forum provinciali eleggono delegati nella Conferenza regionale. I delegati sono vincolati al pronunciamento dei Forum.

3. La Convenzione regionale è composta dai membri dell’Assemblea regionale, dai delegati indicati dai Coordinamenti provinciali e dai Forum tematici secondo il Regolamento approvato dalla Direzione regionale, ed eventualmente dai delegati eletti dai Forum provinciali.

4. La Convenzione regionale approva un documento programmatico finale che sintetizza il dibattito svoltosi nel Partito.

5. In caso di attivazione della democrazia deliberativa sulla base di uno o pià’¹ quesiti specifici, la Convenzione integrata dai delegati dei Forum provinciali si esprime su di essi con un voto finale.

6. La Convenzione regionale si riunisce nella data stabilita dalla Direzione per deliberare sulla linea programmatica del PD Abruzzo, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dai circoli, dai coordinamenti provinciali e dai forum tematici.

Art. 31

(Referendum regionale e altre forme di consultazione)

  1. E’ indetto un Referendum interno qualora ne faccia richiesta la Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, ovvero un terzo dei membri dell’Assemblea regionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti.

 

  1. La proposta soggetto a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. Non possono essere sottoposte a consultazione referendaria le norme contenute nel presente Statuto.

 

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia all’art. 28 dello Statuto nazionale e al Regolamento quadro nazionale.
  2. La Direzione regionale puà’² promuovere forme di consultazione degli iscritti e degli elettori secondo le forme della democrazia deliberativa, sulla base di un Regolamento approvata dalla stessa.

 

Art. 32

(Formazione politica. Scuole e Fondazioni)

  1. Il Partito Democratico d’Abruzzo promuove attività’  culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici.

 

  1. A questo scopo, il PD Abruzzo stabilisce rapporti di collaborazione con una molteplicità’  di Istituti e Centri di ricerca, Università’ , Fondazioni, Associazioni culturali. Il Partito Democratico puà’² inoltre avvalersi di Scuole indipendenti di cultura politica precedentemente riconosciute dal partito stesso che garantiscano la libertà’  di opinione, l’autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità’  dell’offerta formativa, nel rispetto dei principi di economicità’  della gestione. Il riconoscimento deve essere deliberato dal Coordinamento regionale e puà’² comportare oneri finanziari a carico del bilancio regionale del partito. Tali oneri non possono tuttavia coprire pià’¹ del trenta per cento dei costi di gestione della Scuola riconosciuta.

 

  1. La partecipazione alle Scuole di cultura politica riconosciute dal Partito Democratico è aperta sia agli iscritti che ai non iscritti.

 

  1. Il Partito Democratico d’Abruzzo, ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione, favorisce la libertà’  e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti, regionali, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia. Il Partito Democratico riconosce tali fondazioni, associazioni ed istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, l’elaborazione politico-programmatica. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali Fondazioni, associazioni ed istituti non sono soggette a pareri degli organi regionali del Partito Democratico.

 

Art. 33

(Centro studi)

1. Il Centro studi ha il compito di coordinare l’attività’  del partito nel campo della formazione politica, dell’elaborazione culturale e programmatica.

2. Il Centro Studi propone alla Segreteria regionale e alla Direzione regionale le iniziative da promuovere nel campo della formazione politica. Promuove d’intesa con la Segreteria regionale convegni, iniziative di studi, seminari su temi storici, culturali, programmatici d’interesse per l’iniziativa politica del Partito. Il Centro Studi presenta annualmente un piano di attività’  e una relazione sulle attività’  svolte.

3. Il Centro Studi si dota di un coordinamento composto dal segretario regionale, dal responsabile regionale, da un rappresentante delle fondazioni e delle scuole di cultura politica che stipulano un patto di collaborazione con il PD d’Abruzzo, da 1 componente indicato dai coordinamenti provinciali, da 3 componenti indicati dalla Direzione regionale su proposta del Segretario. Il Segretario Regionale nomina il responsabile regionale del Centro Studi.

Art. 34

(Organizzazione giovanile regionale)

1. Il Partito Democratico d’Abruzzo riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità’  del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.

2. Il Partito Democratico d’Abruzzo riconosce al proprio interno un’organizzazione giovanile, dotata di un proprio statuto e di propri organismi dirigenti. Essa è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito Democratico.”

3. I rapporti tra l’organizzazione giovanile ed il PD Abruzzo, le forme di partecipazione dell’organizzazione giovanile all’elaborazione politica, alle attività’  ed alle scelte del partito verranno regolate sulla base di una carta di cittadinanza, in analogia con quanto previsto dall’art. 31 comma 3 dello Statuto nazionale.

4. L’organizzazione giovanile ha il diritto ed il dovere di concorrere ai processi decisionali e di elaborazione politica del Partito. A tal fine, è presente con propri rappresentanti nelle assemblee elettive del Partito e nei luoghi di direzione del Partito ad ogni livello.

5. Il Partito Democratico dell’Abruzzo garantisce gli spazi fisici, gli strumenti materiali e le risorse finanziarie per le attività’  dell’organizzazione giovanile; la stessa puà’² inoltre portare avanti forme di autofinanziamento e dotarsi di un proprio autonomo bilancio. Possono aderire alla organizzazione giovanile tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 29 anni di età’ .

6. L’iscrizione all’organizzazione giovanile comporta l’automatica iscrizione al partito nel circolo territoriale di residenza. L’organizzazione giovanile puà’² inoltre sperimentare forme di adesione che non comportino l’iscrizione al Partito, attraverso l’adozione di uno specifico regolamento da parte della sua Assemblea Regionale o delle Direzioni territoriali. à’ˆ garantita la possibilità’  di adesione all’organizzazione giovanile presso tutti i circoli del Partito Democratico dell’Abruzzo.

7. L’organizzazione giovanile puà’², a livello regionale e provinciale, sperimentare forme di adesione con progetti unitari, patti federativi e protocolli d’intesa con gruppi, movimenti e associazioni tramite un proprio regolamento.

CAPO V

PRINCIPI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 35

(Tesoriere regionale)

  1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Segretario regionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità’  previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità’  maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.

 

  1. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e puà’² essere rieletto soltanto per un mandato.

 

  1. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea regionale.

 

  1. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.

 

  1. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività’  di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità’  della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.

 

  1. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

 

Art. 36

(Collegio sindacale)

  1. L’Assemblea regionale nomina un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi, indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità’  e professionalità’  richiesti per i sindaci delle società’  per azioni bancarie.

 

  1. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

 

  1. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

 

Art. 37

(Finanziamento)

  1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività’  politiche del Partito con una «quota di iscrizione».

 

  1. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dei designati e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

 

  1. Il PD Abruzzo partecipa alla ripartizione del rimborso delle spese elettorali relative alle competizioni regionali previsto dalla legge sul finanziamento pubblico dei partiti, nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento finanziario nazionale. Il Segretario regionale è vincolato alla presentazione di simboli che attribuiscano la titolarità’  del rimborso al Partito Democratico d’Abruzzo, fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto nazionale e dal presente Statuto.

 

Art. 38

(Autonomia patrimoniale e gestionale)

  1. La struttura organizzativa regionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto regionale hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

 

Art. 39

(Bilancio)

  1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società’  per azioni. Il bilancio consuntivo è approvato dal Coordinamento regionale entro il 31 maggio.

 

  1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione del Coordinamento regionale entro il successivo 30 novembre.

 

Art. 40

(Regolamento finanziario regionale)

  1. Il Regolamento finanziario è approvato dal Coordinamento regionale a maggioranza.

 

  1. Il Regolamento finanziario regionale disciplina le attività’  economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture territoriali, la quota di iscrizione, la ripartizione dei rimborsi elettorali assegnati a livello regionale e locale secondo l’art. 35 comma 2 dello Statuto nazionale, e il sostegno finanziario degli eletti e degli incaricati negli enti pubblici alle attività’  politiche del Partito Democratico.

3. Il Regolamento finanziario regionale stabilisce le modalità’  con cui il Tesoriere rende pubblico periodicamente l’elenco degli eletti e degli incaricati negli enti pubblici di nomina politica non in regola con i versamenti dovuti secondo l’art. 22 del presente Statuto, previa comunicazione al Coordinamento politico regionale. Stabilisce inoltre ulteriori sanzioni disciplinari per gli eletti non in regola, fino alla sospensione dagli organismi di partito.

Art. 41

(Comitato di tesoreria regionale)

  1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 5 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri quattro componenti sono eletti dal Coordinamento regionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea regionale, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all’articolo 30, comma 1.

 

  1. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all’allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest’ultimo a sottoporli al Coordinamento regionale per l’approvazione.

 

  1. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.

 

Art. 42

(Norme per i coordinamenti provinciali)

  1. Il Tesoriere provinciale è eletto dall’Assemblea provinciale su proposta del Segretario provinciale, che lo sceglie tra persone in possesso degli stessi requisiti previsti all’art. 35 comma 1. Il Tesoriere provinciale ha nell’ambito della struttura provinciale gli stessi poteri e funzioni previsti per il Tesoriere regionale all’art.31 commi 4-6. La durata e il rinnovo del mandato hanno gli stessi limiti previsti dall’art. 31 comma 2.

 

  1. La gestione finanziaria dei Coordinamenti provinciali segue per analogia gli stessi principi fissati dal presente Statuto negli articoli precedenti.

 

CAPO VI

PROCEDURE E ORGANI DI GARANZIA

Art. 43

(Commissioni di garanzia)

  1. La Commissione regionale di garanzia è composta da un numero massimo di sette membri, eletti dall’Assemblea regionale nella prima seduta successiva alla sua elezione, con il metodo del voto limitato. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.

 

  1. Sono costituite le Commissioni provinciali di garanzia, composte da cinque membri eletti, nelle stesse modalità’  di cui al comma precedente, dalle Assemblee provinciali. I loro componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Le Commissioni provinciali hanno competenza sugli atti, sul corretto funzionamento e sull’elezione degli organi provinciali e subprovinciali del Partito Democratico. Hanno inoltre competenza, in prima istanza, per quanto attiene all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea regionale, fermo restando la possibilità’  di ricorrere alla Commissione regionale. Avverso le decisioni di tali Commissioni è sempre ammesso il ricorso alla Commissione regionale ovvero alla Commissione nazionale, sulla base delle rispettive competenze.

 

  1. Sono costituite le Commissioni di garanzia nei circoli territoriali, composte da massimo cinque membri eletti secondo quanto prevede l’art.3 comma 7 del presente Statuto.

 

  1. I componenti delle Commissioni di garanzia sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.

 

  1. L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonchà’© di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non puà’² essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

 

  1. La Commissione regionale di garanzia e le Commissioni provinciali eleggono al proprio interno un Presidente, che dura in carica due anni e puà’² essere riconfermato una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente della Commissione medesima.

 

  1. Competenze, modalità’  di funzionamento, composizione e incompatibilità’  dei componenti delle commissioni di garanzia dei livelli locali subprovinciali sono disciplinate in analogia con quanto previsto per gli organi di garanzia dei livelli superiori.

 

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in relazione alle competenze e alle modalità’  di funzionamento delle Commissioni di garanzia regionale e provinciali, si rinvia alle norme dello Statuto nazionale, articoli 40-41.

 

Art. 44

(Tenuta degli albi e loro pubblicità’ )

  1. Un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina:

a) la composizione, la tenuta e le forme di pubblicità’  dell’Albo degli elettori cosà’¬ come dell’Anagrafe degli iscritti;

b) le modalità’  di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito Democratico a cariche istituzionali elettive;

c) le funzioni della Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza sull’uso dei dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori, nonchà’© quelle inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze nell’attività’  associativa del partito, a garantirne l’autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività’ .

d) le modalità’  e i criteri di nomina del Garante degli elettori da parte della Commissione di garanzia.

  1. Sono istituiti l’Ufficio Adesioni regionale e gli Uffici adesioni provinciali, con il compito di sovrintendere alla tenuta delle relative Anagrafi degli iscritti e garantire la regolarità’  delle iscrizioni al partito. Sono eletti rispettivamente dalla Commissione di garanzia regionale e dalle Commissioni di garanzia provinciali, secondo quanto sarà’  stabilito dal Regolamento regionale per il tesseramento in attuazione del Regolamento nazionale. Il Regolamento regionale stabilisce compiti, funzioni e modalità’  di elezione degli uffici adesioni dei circoli di base.

 

Art. 45
(Revisione dello Statuto e dei regolamenti)
1.Le modifiche al presente Statuto sono approvate dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti eletti ovvero con la la maggioranza dei due terzi dei presenti, purchè sia presente almeno un terzo dei componenti nel caso la commissione statuto approvi all’unanimità’  le modifiche statutarie
2.Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte, anche per via telematica mediante il SIR, da almeno il 10% dei componenti l’Assemblea regionale.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE

Art. 46
(Regolamenti)


1. Entro sei mesi dalla modifica dello Statuto, la Direzione regionale adotta i Regolamenti ad essa demandati.

Art. 47

(Elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale in provincia de L’Aquila)

1.L’elezione degli organi territoriali subregionali previste per il periodo tra il 15 novembre 2009 e il 17 gennaio 2010, si svolgeranno secondo le forme, le modalità’  ed i tempi appositamente previsti e disciplinati dall’art. 46 dello Statuto nazionale.

Art. 48

(Attivazione dei Coordinamenti di zona e delle unioni intercomunali)

I coordinamenti provinciali su proposta del segretario provinciale istituiscono i coordinamenti di zona e le unioni intercomunali entro e non oltre i 3 mesi dall’approvazione dello Statuto. In caso di inadempienza, provvede la Direzione regionale su proposta del Segretario regionale, sentiti i segretari provinciali.

 Approvato all’unanimità’  dall’Assemblea regionale in data 12 luglio 2010