Regolamento Finanziario Regionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regolamento Finanziario Regionale

del Partito Democratico d’Abruzzo

 

 

 

 

APPROVATO DALLA ASSEMBLEA REGIONALE

Sulmona   - 11 ottobre  2008


                                              

Articolo  1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l’attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito Democratico d’Abruzzo e a questo si atterranno i vari Coordinamenti provinciali e comunali nell’ambito delle singole autonomie territoriali.

Articolo 2
Principio dell’autofinanziamento

1. Ogni articolazione territoriale, associativa e federativa del Partito Democratico d’Abruzzo deve sostenere le proprie attività tramite i contributi volontari, le quote associative ed ogni altra iniziativa diretta all’autofinanziamento del PD secondo il principio della solidarietà e della sussidiarietà  tra i vari livelli del partito.

 2. Ciascun coordinamento provinciale deve redigere ed approvare un proprio regolamento finanziario entro il  30 ottobre 2008; in caso contrario, il Regolamento sarà redatto dal Comitato Regionale di Tesoreria e sarà immediatamente esecutivo.

 

Articolo 3
Le entrate

Le entrate del Partito Democratico d’Abruzzo sono costituite:

a) da una percentuale della “quota di iscrizione” annua che sarà determinata d’intesa con il Comitato di Tesoreria Regionale.  Ogni Coordinamento provinciale determinerà con le articolazioni territoriali le rispettive percentuali di riparto;

b) dalle erogazioni liberali per sottoscrizioni;

c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti, nei vari livelli istituzionali, in liste sostenute dal Partito Democratico d’Abruzzo, dai componenti i Gruppi consiliari del Partito Democratico a tutti i livelli elettivi e da coloro, anche non iscritti, che ricoprono incarichi, a indicazione del PD o di organismi singoli o di gruppo riconducibili al PD

d) dai proventi delle Feste e di altre manifestazioni;

e) dalle entrate relative al finanziamento della politica previste dalle disposizioni di legge vigenti;
f) dai lasciti e legati.

 

Articolo 4

Il Tesoriere regionale

Il Tesoriere regionale è eletto dall’Assemblea regionale dura in carica quattro anni e può essere rieletto per una sola volta. Ha la rappresentanza legale del Partito Democratico.

Il Tesoriere regionale, oltre ai poteri che gli sono attribuiti dall’art. 31 dello Statuto regionale del Partito Democratico d’Abruzzo, può altresì creare ed estinguere conti correnti, operare sui medesimi; richiedere linee di credito di cassa necessarie a supportare sfasamenti fra le entrate finanziarie previste e gli impegni economici del partito, compiere tutte le operazioni bancarie necessarie, rappresentare il partito presso qualsiasi ufficio pubblico o privato e per qualsiasi affare o pratica. Per impegni di spesa o transazioni finanziarie e/o patrimoniali superiori a 50.000 euro il tesoriere dovrà essere autorizzato dal Coordinamento regionale.

In caso di temporanea indisponibilità del Tesoriere regionale la rappresentanza legale e giudiziale di cui all’art.31 dello Statuto regionale e i relativi poteri possono essere attribuiti dal Segretario regionale, con ratifica dell’assemblea, ad altro soggetto fino alla cessazione della predetta indisponibilità.

Articolo 5

Comitato di tesoreria regionale

Il comitato di tesoreria regionale è formato dal tesoriere regionale e da quattro componenti eletti secondo le modalità previste dall’art.37 dello Statuto regionale.

Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all’allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest’ultimo a sottoporli al Coordinamento regionale per l’approvazione.

I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.

Articolo 6
Sottoscrizioni

Ogni articolazione della dimensione associativa e federale del Partito Democratico d’Abruzzo può promuovere sottoscrizioni in relazione a specifici progetti, secondo i criteri e le modalità che saranno definiti dai suoi competenti organi.

I fondi raccolti vanno rendicontati al Tesoriere e fanno parte integrante del bilancio della struttura di riferimento. La rendicontazione prevista al Capitolo 3, punto c) del Codice Etico va fatta al Tesoriere o ai Tesorieri competenti per tipo di elezione e per territorio. Il tesoriere trasmette il rendiconto alla Commissione di garanzia.

 

Articolo 7

Contributo da eletti  

1. I Parlamentari eletti nella circoscrizione elettorale Abruzzo proposti dal Partito Democratico,  oltre a quello versato al livello nazionale,  sono tenuti a versare  al Partito  della regione Abruzzo un contributo mensile per svolgere il coordinamento tra organi di partito e parlamentari.

 2.     Gli Amministratori regionali (presidente – assessori – consiglieri ) che si riconoscono nel Partito Democratico, sono tenuti a versare al Partito Democratico della Regione Abruzzo un contributo mensile minimo pari al 10% sulla indennità netta percepita. Il Tesoriere Regionale, di concerto con la Segreteria regionale del partito, può determinare una quota maggiore.

3. Tutti gli eletti e designati a livello regionale che abbiano percepito una liquidazione o una    indennità di fine mandato sono tenuti a versare al rispettivo livello di riferimento una quota pari al 30% delle somme riscosse al netto delle imposte, con un impegno sottoscritto all’atto della candidatura.

4.  Gli eletti ad ogni livello, che, in virtù degli incarichi rivestiti, percepiscono un’indennità accessoria sono tenuti a versare  al PD  un contributo pari al 15% di quanto al netto percepito.        

5.  Gli eletti e i designati in  enti e organizzazioni di vario livello (società per azioni – consorzi – aziende – etc. ) sono tenuti a versare al PD del rispettivo livello una percentuale, stabilita dal rispettivo livello di riferimento, pari al minimo del 12 % di quanto al netto percepito mensilmente.

6.  I Sindaci, i Presidenti delle Province e delle Comunità Montane, gli eletti nelle  Giunte e nei Consigli, aderenti ai Gruppi consiliari che fanno riferimento al Partito democratico, sono tenuti a versare mensilmente al rispettivo livello di riferimento  un contributo, nella misura stabilita dal coordinamento provinciale, pari a un minimo del 10% di quanto al netto percepito mensilmente.

Ogni Coordinamento provinciale potrà prevedere a favore degli amministratori locali in aspettativa che la misura della percentuale che verrà applicata sull’indennità netta percepita si applichi sul 50% della stessa.

Ogni Coordinamento provinciale nel proprio Regolamento definirà  le entità e le modalità  alle quali i percettori di indennità o gettoni di presenza dovranno attenersi nel procedere ai versamenti dovuti.

7. Tutti gli eletti e designati a livello provinciale o comunale che abbiano percepito una liquidazione o una    indennità di fine mandato sono tenuti a versare al rispettivo livello di riferimento una quota minima pari al 10% stabilita dal rispettivo livello di riferimento delle somme riscosse al netto delle imposte.

8. Il Tesoriere regionale comunica trimestralmente ai componenti dei vari organismi del Partito una nota dettagliata sui versamenti mensili dovuti dai soggetti di cui al presente articolo. Il Tesoriere informa il comitato di tesoreria mensilmente. In presenza di inadempienze gli organi preposti sono tenuti ad assumere  gli eventuali provvedimenti  del caso indicati nello Statuto Regionale.

E’ questa una delle condizioni necessarie per poter  aspirare ad essere candidato in una   delle  prossime competizione elettorali o designato in altri enti pubblici o privati e/o in organizzazioni di vario livello del partito.

Articolo 8

Spese per la campagna elettorale

I contributi dei candidati alle spese per lo svolgimento della campagna elettorale sono determinati dal Tesoriere Regionale d’intesa con la Segreteria Regionale per le elezioni di livello nazionale e regionale; dai tesorieri competenti d’intesa con le rispettive segreterie per i livelli inferiori.

Nel caso di elezioni di livello nazionale e regionale il Tesoriere regionale, d’intesa con la Segreteria Regionale e con la Conferenza dei segretari provinciali, stabilisce la ripartizione delle risorse.

L’impegno a versare i contributi fissati nel presente articolo devono essere assunti dai candidati, a tutti i livelli, con la sottoscrizione di un impegno formale avente valore legale, al momento della accettazione della candidatura alle elezioni primarie. Inoltre i candidati alle elezioni per il Parlamento e per la Regione devono versare, al momento dell’accettazione della candidatura, una quota destinata a sostenere le spese della campagna elettorale nella misura che sarà stabilita dai livelli territoriali competenti.

Articolo 9

Mancato versamento  del contributo 

1.                  In caso di mancato versamento, anche parziale, del contributo di cui ai precedenti articoli 7 e 8 il Tesoriere del livello di riferimento dovrà invitare l’interessato, per sole due volte, tramite comunicazione scritta, a regolarizzare il versamento: nelle comunicazioni scritte dovranno essere espressamente indicate le conseguenze della mancata regolarizzazione. Tali comunicazioni dovranno essere inviate, per conoscenza, al Collegio dei Garanti competente. 

2.  Nel caso in cui l’interessato non provveda entro il termine indicato ( comunque non superiore ad un mese dall’ultima comunicazione) il Collegio di Garanzia procede a deliberare la sospensione dall’esercizio dei diritti previsti dallo Statuto. L’avvenuta sospensione dovrà essere comunicata agli organismi di cui l’interessato faceva parte.

3.      Il mancato rispetto delle norme finanziarie che regolano il rapporto tra eletti, designati e Partito Democratico costituisce per l’interessato la perdita della condizione necessaria per poter essere candidato, ad ogni livello istituzionale, alle successive competizione elettorali o designato in altri enti pubblici o privati e/o organizzazioni di vario livello.

4.      Comunque prima di procedere all’elezione degli organismi dirigenti ed alla predisposizione delle candidature per incarichi pubblici il Tesoriere di riferimento, dovrà certificare al Collegio dei Garanti del livello corrispondente, che gli interessati siano in regola con i versamenti dei contributi di cui all’art.8.

Articolo 10

Aggiornamento quota contributo eletti

Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio preventivo, su proposta del Comitato di tesoreria, i contributi degli eletti o designati potranno essere modificati dal Coordinamento regionale sulla base di dimostrate necessità di finanziamento dell’attività politica del partito e previo assenso dell’Assemblea regionale.

 

 

Articolo 11

Feste ed altre iniziative

Ogni articolazione territoriale, associativa e federativa del Partito Democratico regionale può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative dirette al reperimento di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con le altre articolazioni interessate, con le quali, si stabiliranno i criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi.

Articolo 12

Contributi spese elettorali

Il Partito Democratico d’Abruzzo percepirà gli eventuali rimborsi previsti dalla legge elettorale regionale.

Articolo 13

Contratti bancari e postali

Ogni contratto bancario e postale dovrà essere esclusivamente intestato al Partito Democratico del rispettivo livello di riferimento, nel cui interesse il rispettivo Tesoriere lo stipula. Sono escluse tassativamente di intestazioni a titolo personale.



Articolo 14

Bilancio preventivo e consuntivo

 

1. I bilanci preventivi e consuntivi del Partito Democratico d’Abruzzo sono redatti dal Tesoriere Regionale, così come previsto dall’art. 35 dello statuto regionale e approvati, previo parere del Collegio dei Sindaci, dal Comitato di Tesoreria. Su autorizzazione del comitato il tesoriere regionale sottopone i bilanci consuntivi e preventivi al Coordinamento regionale per l’approvazione rispettivamente entro il 31 maggio e il 30 novembre.

 2. I Bilanci preventivi e consuntivi delle articolazioni territoriali sono redatti dai rispettivi Tesorieri secondo il criterio di competenza ed approvati dagli organismi di direzione delle strutture territoriali, previo parere del rispettivo Collegio dei Sindaci a livello provinciale e a livello locale del Collegio dei Garanti.

3. A detti documenti contabili va data la massima pubblicità esterna.                

4. Le  articolazioni tematiche, associative e federative del Partito Democratico d’Abruzzo inviano al Tesoriere regionale il proprio Bilancio preventivo e consuntivo corredato da una nota dettagliata sulle fonti di finanziamento e sulle voci di spesa.

Articolo 15

Spesa senza copertura 

 

1. Il Bilancio preventivo di ogni articolazione territoriale del Partito Democratico d’Abruzzo deve prevedere il pareggio della gestione.

2. Ogni iniziativa politica ed ogni altra attività la cui spesa non è prevista nel Bilancio preventivo può essere approvata solo se ne siano indicate le modalità di copertura.

 

Articolo 16

Organizzazione giovanile del Partito Democratico

1.    Il bilancio preventivo regionale deve contenere una previsione di spesa a sostegno delle attività dell’ organizzazioni giovanile del PD, il cui ammontare sarà stabilito sentita la stessa.

2.    Analogamente dovranno prevedere i bilanci preventivi dei Coordinamenti provinciali, delle Unioni comunali e dei Circoli ove siano presenti, o si intendano promuovere, organizzazioni giovanili del PD.

Articolo 17

Rapporti di lavoro

Il  Partito Democratico d’Abruzzo prevede rapporti di lavoro esclusivamente di natura tecnica ed in casi particolari e motivati di natura politica, a tempo determinato o indeterminato o facendo ricorso a forme collaborative previste dalla legge.

Eventuali consulenze dovranno essere rese, salvo casi eccezionali ampiamente motivati, esclusivamente in forma gratuita e di volontariato.

 

 

Articolo 18

Rimborso spese

Le spese da rimborsare devono essere preventivamente autorizzate dal Tesoriere  e saranno rimborsate solo a presentazione avvenuta dei relativi giustificativi.

Articolo 19

Fornitori

Il Tesoriere redigerà annualmente – a titolo esemplificativo – l’elenco dei fornitori, ivi inclusi,  alberghi, enti privati e pubblici, agenzie di viaggio e quant’altro necessario per la vita del Partito, sulla base delle offerte di fornitura più vantaggiose e secondo il proprio prudente apprezzamento.

 

Articolo 20

Finanziamento iniziative collettive degli iscritti

1. Le autonomie tematiche, le associazioni di tendenza politiche e culturali, le organizzazioni giovanili possono promuovere la raccolta di contributi esclusivamente al fine di finanziare la realizzazione di singole iniziative politiche. Le liberalità ed ogni altro contributo sottoscritti a favore di tali attività rientreranno a tutti gli effetti nel Rendiconto dell’Associazione e verranno gestiti, esclusivamente per i fini indicati.

 

2. I promotori delle singole iniziative politiche, di cui al comma precedente, sono tenuti a produrre una nota dettagliata delle somme raccolte al Tesoriere e al Collegio dei Garanti.

 

 

Articolo 21

La Conferenza dei Tesorieri provinciali

1.        E’ istituita la Conferenza dei Tesorieri provinciali.

2.        La Conferenza è convocata e presieduta dal Tesoriere regionale e si riunisce almeno quattro volte all’anno.

3.        Alla Conferenza partecipa il Comitato di Tesoreria.

 

Articolo 22

Approvazione e modifica del Regolamento

Il Regolamento Finanziario Regionale è approvato dall’Assemblea regionale, a maggioranza dei voti validamente espressi.

Analogamente si procede per la revisione, modifiche, integrazioni, abrogazione di norme del presente Regolamento.

La quota associativa inoltre, non è in alcun modo rivalutabile.

 

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore.

 

NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione per il 2008 la percentuale della  quota di iscrizione, di cui al comma  a) dell’articolo 3, a favore del PD Abruzzo è determinata nella misura del 10  % .

In sede di prima applicazione le norme di cui al comma 2 dell’articolo 9 hanno decorrenza dal 1 febbraio 2008.

Entro 30 gg. dall’approvazione del presente Regolamento, ogni eletto o designato  che ricada nella condizione di cui all’art. 9 è tenuto a fornire dettagliata informazione sulla denominazione dell’ente, società, consorzio e organizzazione simile in cui attualmente è inserito; sulla ubicazione della sua sede legale; sulla natura e composizione degli organi di amministrazione e di controllo di cui è dotato; sul ruolo, mandato, incarico e simili ivi ricoperto; sulla decorrenza di tale mandato e la sua scadenza; sull’ammontare lordo dell’emolumento che ne consegue ed a cui ha diritto ed ogni altra informazione che ritenga utile al fine di gestire al meglio non solo i rapporti nascenti dalle norme statutarie e regolamentari.

 Il Tesoriere, d’intesa con il Comitato di Tesoreria, potrà curare la redazione di apposito questionario per il reperimento e la raccolta delle informazioni di cui sopra, anche al fine del loro costante e futuro aggiornamento.

Coloro che sono nelle condizioni dell’articolo 9 devono regolarizzare comunque la loro posizione entro il 31 luglio 2008 sulla base delle quote indicate dall’art. 8 del presente regolamento sottoscrivendo una delega bancaria condizione necessaria per poter essere candidato alle prossime competizione elettorali o designato in altri enti pubblici o privati e/o organizzazioni di vario livello.

 In sede di prima applicazione la norma di cui al comma 3 dell’art. 9 si applica anche nel caso in cui l’interessato non abbia rispettato le norme finanziarie del partito di provenienza. A tal fine il Tesoriere del partito di provenienza dovrà comunicare a quello del livello corrispondente eventuali nominativi di coloro che non hanno ottemperato alle norme finanziarie vigenti.